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La Legge 394 del 1991

Il primo strumento normativo che detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette è senza dubbio la Legge 394 del 1991 sulle aree protette, la “Legge quadro sulle aree protette”.

Il patrimonio naturale sul territorio nazionale deve essere sottoposto ad uno “speciale regime di tutela e di gestione”.
 

La norma dispone la creazione di due organismi, il Comitato per le aree naturali protette (ora soppresso e le sue funzioni trasferite alla Conferenza Stato-Regioni) e la Consulta tecnica per le aree naturali protette: il primo si occupa di definire le linee guida per l’assetto del territorio, mentre la seconda esprime pareri tecnico-scientifici sulla materia, sia di sua iniziativa sia su richiesta.

La Legge 394 del 1991 individua categorie diverse sulla base del loro fine, per esempio la protezione della natura o la tutela dell’ambiente marino: la Conferenza Stato-Regioni è l’unico organismo in grado di realizzare nuove classificazioni, perlopiù per rendere efficaci previsioni di convenzioni internazionali.

Il Ministero dell’Ambiente si occupa della scrittura di un elenco in cui sono iscritte tutte le aree naturali protette.


Un altro merito della Legge 394 del 1991 è di aver ben armonizzato le competenze tra Stato e Regioni, con il primo che si prefigge il compito di recepire le convenzioni internazionali e le direttive europee, oltre alla conservazione e valorizzazione delle aree; le seconde invece hanno funzioni residuali.

L’art. 2, della Legge definisce i parchi nazionali, regionali e interregionali come “costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti […], una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”. Possono essere istituiti solo da decreto del Presidente della Repubblica e sono dei veri e propri enti con personalità giuridica.


Gli strumenti di gestione sono il regolamento del parco, il piano del parco, il nulla osta (provvedimento autorizzativo necessario per qualsiasi opera all’interno del parco) e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

Le riserve naturali statali o regionali invece fanno riferimento alla presenza di una o più specie faunistiche e floristiche naturalisticamente rilevanti in una certa area.

Sono istituite con decreto del Ministro dell’Ambiente sentiti gli enti territoriali nei cui confini sorgerà la riserva, e sarà sempre il Ministro ad individuare le linee guida per la gestione della stessa.


Può capitare che una riserva naturale venga istituita all’interno di un parco: la gestione in tal caso sarà affidata all’ente parco. Gli strumenti di gestione sono il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento.
 

Risulta opportuno ricordare anche le aree naturali marine protette e le riserve naturali marine, che hanno il medesimo rapporto delle categorie viste sopra.

L’art. 30 della Legge 394 del 1991 è la norma di riferimento per le sanzioni per le violazioni imposte dalla legge stessa e dagli strumenti di gestione delle aree.

Le sanzioni penali prevedono l’arresto fino ai 12 mesi e l’ammenda da €100 ad €25.000 (la lettera della legge ancora riporta le cifre in lire).

Le violazioni possono riguardare misure di salvaguardia emanate dal Ministro o dalla Regione, l’esecuzione di nuove opere senza il necessario nulla osta o la modificazione della destinazione agricola.
 

L’art. 733-bis punisce con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda chiunque distrugga un habitat all’interno di un sito protetto ovvero lo deteriora in modo irreversibile.

Le sanzioni amministrative pecuniarie invece riguardano per esempio la violazione di disposizioni emanate dagli organismi di gestione della aree.
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Una erosione continua....

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Le molte segnalazioni di LEGAMBIENTE qui....







 

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