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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  PNRR   
Testo approvato.   pubbl.      12 ago 2021




Avvertenza Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2021 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1 Principi, finalita' e definizioni

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorita' dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Cabina di regia», l'((organo)) con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, ((commi 1037 e seguenti)), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) «PNC», ((il Piano)) nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi ((degli articoli)) 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;

e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f) «Regolamento (UE) 2021/241», ((il regolamento del)) Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

g) «Segreteria tecnica», ((la struttura)) costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente;

h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;

i) «Servizio centrale per il PNRR», ((la struttura)) dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», ((i Ministeri e le strutture)) della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;))

n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o) «soggetti attuatori», ((i soggetti pubblici)) o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;

q) «Unita' di audit», ((la struttura)) che svolge attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;

r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;

s) «PNIEC», ((il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

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